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Regolamento interno dell'A.R.S. Cori

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2013

Articolo 1 - Dell'Associazione

Per il perseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 2 dello Statuto, l’A.R.S. CORI può:
• patrocinare e organizzare, anche in collaborazione con Cori associati od organismi ed enti nazionali o internazionali, concorsi, rassegne, concerti, corsi e seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni riguardanti la musica corale;
• curare pubblicazioni, registrazioni audio/video, informazioni e quant’altro ritenuto utile per la raccolta, catalogazione e diffusione di tutto ciò che concerne la vita corale;
• stabilire relazioni e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, Istituti e Fondazioni, Associazioni Nazionali (Feniarco) ed Internazionali (ECA-Europa Cantat, IFCM, ecc.) operanti nel settore.

Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e a titolo gratuito.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2 - Dei Soci

Qualsiasi coro, gruppo o associazione corale può diventare socio dell’A.R.S. CORI purché provvisto delle seguenti caratteristiche:
• essere dotati di statuto e/o regolamento interno, da questo obbligo sono esentati i cori scolastici;
• avere caratteristiche di democraticità degli organi sociali;
• non avere scopi di lucro;
• essere apartitica e apolitica;
• avere sede nella Regione Sicilia.

I Soci possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di adesione corredata dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto e, dopo il versamento della quota associativa annuale, decide l’ammissione. La comunicazione scritta dell’avvenuta ammissione, deve essere recapitata al socio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, insieme allo Statuto ed al Regolamento Interno dell’A.R.S. CORI.

Per godere di elettorato attivo e passivo, la quota sociale deve essere versata entro la data dell’Assemblea Ordinaria annuale. I nuovi iscritti, per godere di elettorato attivo e passivo, devono risultare tali alla data della convocazione.

Qualora il Socio non fosse in regola con il pagamento della quota annuale, esso sarà sospeso automaticamente, salvo deroghe particolari che devono essere concesse dal Consiglio Direttivo e che comunque non consentono il diritto al voto.

Ogni coro Socio, tramite i suoi rappresentanti, può essere portatore di una sola delega di altro coro.

Ogni coro Socio può proporre al massimo una candidatura per il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente.

È prevista, per gravi motivi, l’espulsione dall’Associazione da parte del Consiglio Direttivo. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci, alla quale devono essere invitati dal Presidente.

Articolo 3 - Dell'Assemblea

L’Assemblea si riunisce in forma Ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo per l’approvazione dei Bilanci e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.

Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data prevista.

La convocazione deve essere spedita per posta, posta elettronica o fax. Inoltre deve essere pubblicata sul sito dell’A.R.S. CORI con lo stesso termine. Vista la vastità del territorio è opportuno che il Presidente, attraverso la segreteria, si doti di tutti i canali possibili per divulgare al massimo la convocazione, ciò allo scopo di stimolare e favorire una partecipazione più ampia possibile. È opportuno quindi che il Presidente adotti ogni metodo possibile per verificare che la convocazione, e più in generale tutte le informazioni, pervengano agli iscritti.

L’Assemblea si riunisce in forma Straordinaria per modifiche allo Statuto o al Regolamento Interno, per lo scioglimento dell’Associazione e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Essa deve essere convocata almeno 15 giorni prima, con gli stessi canali di quella Ordinaria.

Come previsto dall’articolo 6 dello Statuto, la richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria, dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente, il quale è obbligato a inviare la convocazione entro 15 giorni dalla notifica della richiesta stessa.

La delega deve essere redatta su apposito modulo spedito insieme alla convocazione e/o scaricabile dal sito dell’Associazione, e presentata entro l’inizio dei lavori assembleari.

L’Assemblea viene aperta dal Presidente regionale che propone la nomina di un Presidente di Assemblea, un Segretario verbalizzante e, qualora siano previste elezioni, due scrutatori.

Il Presidente di Assemblea verifica l’elenco dei presenti (completo di firme degli stessi) e l’ammissibilità delle deleghe. Conduce la seduta seguendo l’Ordine del Giorno e raccogliendo ogni eventuale modifica dello stesso decisa dall’Assemblea.

Il Segretario deve redigere un Verbale di Assemblea che verrà approvato nella prima seduta assembleare utile. Comunque, il libro dei Verbali deve essere sempre liberamente consultabile da parte dei soci.

Le votazioni dei Bilanci e delle linee programmatiche dell’Associazione possono essere eseguite a scrutinio palese mentre le votazioni per il rinnovo delle cariche devono essere fatte a scrutinio segreto.

Le candidature alla Presidenza e alla carica di Consigliere, possono pervenire entro 15 giorni prima della data prevista per l’Assemblea di rinnovo. Esse devono presentare in maniera eloquente il candidato e devono essere rese note a tutti i soci attraverso comunicazioni e-mail e/o la pubblicazione sul sito dell’A.R.S. CORI.

Un candidato alla Presidenza che non fosse stato eletto, può presentare subito la propria candidatura a Consigliere.

È facoltà del Presidente regionale di invitare all’Assemblea autorità politiche e amministrative del territorio, nonché rappresentanti di enti, istituzioni e federazioni che possano dare il proprio contributo ai lavori assembleari.

Nella scheda di votazione per il Presidente, è possibile esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui vi siano più di due candidati e nessuno superi il 50% delle preferenze, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più giovane.

Di seguito l’Assemblea voterà i 6 Consiglieri. Nell’apposita scheda è possibile esprimere un massimo di 6 preferenze. In caso di parità tra eletti, la priorità sarà data al più giovane.

La ratifica del Collegio dei Sindaci viene effettuata nella prima Assemblea utile e comunque deve seguire le elezioni per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Del Presidente

Il Presidente è il responsabile legale dell’Associazione. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di sfiducia, dimissioni, impedimento prolungato o decesso, viene sostituito dal Vicepresidente che rimane in carica per la gestione ordinaria fino alla prima Assemblea utile, nella quale si eleggerà un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino a naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

L’A.R.S. CORI deve dotarsi di una struttura minima che consenta una efficiente attività di segreteria. Per questo il Presidente deve provvedere a nominare un segretario che svolga la necessaria attività di ufficio. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Custodisce e aggiorna il Registro dei Soci e dei Verbali ed è responsabile del costante aggiornamento del sito web e dei dati relativi ai cori associati. Cura la pubblicazione e la notifica delle convocazioni dell’Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo e dei regolamenti sociali. Svolge tutte le altre mansioni di segreteria e di carattere organizzativo che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, redige il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, lo porta all’approvazione del Consiglio Direttivo e convoca il Collegio dei Sindaci per la verifica finale.

Dieci giorni prima dell’Assemblea Ordinaria, il Bilancio Consuntivo deve essere consultabile da parte dei Soci presso la sede.

Articolo 5 - Del Consiglio Direttivo

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso, espulsione per gravi motivi o impedimento prolungato di un Consigliere, esso sarà sostituito dal “primo dei non eletti” o, se non vi sono “non eletti”, esso sarà cooptato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Soci fino a naturale scadenza del mandato.

Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto più di un componente per ogni coro socio, ivi compresa la carica di Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l’anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di oltre un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea Generale dei Soci, investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per la realizzazione degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere assembleari, per la direzione ed amministrazione dell’Associazione.

Articolo 6 - Delle Delegazioni Provinciali

Le Delegazioni Provinciali sono composte dai cori iscritti all’A.R.S. CORI delle singole province.

Esse vengono costituite per essere punto di riferimento sul territorio. Devono mantenere continui e costanti rapporti con i cori associati, diffondere informazioni, raccogliere proposte e suggerimenti. Mettono in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché dell’Assemblea Regionale.

Tra i propri doveri hanno anche quelli di:
• promuovere e divulgare l’attività dell’A.R.S. CORI;
• coinvolgere gli Enti e Istituzioni pubbliche e private del territorio, allo scopo di creare o incrementare la collaborazione con i cori e l’Associazione Regionale;
• aiutare i cori iscritti a dotarsi di modelli organizzativi adeguati e compatibili con l’appartenenza all’A.R.S. CORI e Feniarco;
• stimolare i cori non iscritti all’adesione all’A.R.S. CORI.

Esse devono riunirsi in Assemblea provinciale almeno una volta l’anno entro il 30 novembre, per stilare una relazione dell’attività svolta e per definire proposte da presentare al Consiglio Direttivo.

Le Delegazioni provinciali sono considerate valide quando hanno raggiunto almeno tre cori iscritti.

Esse devono inoltre eleggere un delegato provinciale scelto tra i cori iscritti all’A.R.S. CORI, che le rappresenti in seno alla Consulta dei delegati provinciali.

Per la prima volta esse saranno convocate dal Presidente regionale che organizzerà una riunione per provincia nella quale dovrà essere eletto il Delegato provinciale. In seguito sarà lo stesso Delegato a convocare le riunioni.

Per le Province dove non esistano ancora cori iscritti all’Associazione, il delegato verrà nominato dal Consiglio Direttivo regionale fino alla creazione di una Delegazione provinciale.

La Consulta dei delegati provinciali è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

Essa viene convocata dal Consiglio stesso almeno una volta l’anno dopo il 30 novembre.

Articolo 7 - Del Collegio dei Sindaci

I Componenti del Collegio dei Sindaci possono essere scelti anche al di fuori dell’A.R.S. CORI.

È opportuno che il Presidente del Collegio dei Sindaci sia iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.

Nel caso di rinuncia o decesso, il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione ai Soci, e ratificato dalla prima Assemblea utile.

Il Collegio deve controllare l’andamento finanziario dell’Associazione esaminando, periodicamente e d’accordo con il Presidente, la corretta tenuta della contabilità e le pezze giustificative relative all’esercizio finanziario in corso.

Deve inoltre verificare il Bilancio Consuntivo e stilare un Verbale di verifica da presentare all’Assemblea Ordinaria riunita per l’approvazione dei Bilanci.

Articolo 8 - Della Consulta Artistica

Delle riunioni della Consulta Artistica dovrà essere redatto un Verbale che sarà a disposizione dei Soci. Al suo interno elegge un referente che ne coordina i lavori.

È opportuno che all’interno della Consulta Artistica siano rappresentati i Direttori dei Cori associati, i musicisti, i compositori e comunque figure di alto profilo artistico-musicale.

Dura in carica tre anni.

Articolo 9 - Del Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni di cui l’Associazione è proprietaria per acquisto, lascito, donazione e da tutti gli altri beni di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Si consiglia di tenere la contabilità con sistema di Partita Doppia nella quale si evidenzino analiticamente entrate/uscite e attività/passività.

Annualmente deve essere stilato un inventario dei beni dell’Associazione che deve essere presentato al Collegio dei Sindaci.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 10 - Norme generali

Non prevedendo la costituzione di un Collegio dei Probiviri, in caso di qualsiasi controversia tra soci, l’Associazione può rivolgersi alla Feniarco.

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