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Statuto dell'A.R.S. Cori

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 7 aprile 2013

Articolo 1

È costituita de jure l'Associazione Regionale dei Cori Siciliani (A.R.S. CORI), apartitica e senza fini di lucro, con sede in Messina, via 24 Maggio n° 58 e recapito e sede operativa presso il Presidente pro tempore.

La durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

Incrementare e coordinare l'attività corale amatoriale in Sicilia, l'animazione e l'educazione musicale corale nel contesto socio culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate alla costituzione di nuovi cori amatoriali ed alla crescita di quelli esistenti, al recupero della storia e delle tradizioni locali specifiche, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca.

Articolo 3

Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione può avvalersi di una struttura di base configurata in Consulta dei delegati provinciali, composta da un delegato per ciascuna Provincia. Ciascun delegato provinciale viene indicato, per ogni triennio, dai cori associati della provincia stessa. Per le Province dove non esistono cori aderenti il delegato verrà scelto e nominato dal Consiglio Direttivo regionale. I delegati provinciali possono partecipare all'Assemblea senza diritto a voto, salvo che non godano di tale diritto per altro titolo. I delegati provinciali coadiuvano il Consiglio Direttivo con riferimento alle attività dell' A.R.S. CORI nelle Province di appartenenza e tengono collegamenti tra i Cori della provincia e il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Organi dell'A.R.S. Cori

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
f) il Collegio dei Sindaci
g) la Consulta artistica
h) la Consulta dei Delegati provinciali

Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

Il mandato è triennale.

Articolo 5 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Cori Soci che sono rappresentati dal Presidente, dal Direttore o da altri componenti del Coro Socio, i quali nell'espletamento dell'elettorato attivo, esprimono unico voto in rappresentanza del proprio coro. Ciascuno dei rappresentanti dei Cori Soci gode peraltro di elettorato passivo.

Articolo 6

L'Assemblea è convocata dal Presidente il quale determina, d’accordo con il Consiglio Direttivo, di volta in volta la sede e l'Ordine del Giorno della riunione.

La convocazione dell’Assemblea può essere anche richiesta da parte di almeno un terzo dei Soci iscritti nell’anno alla data della richiesta stessa, o da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo.

La regolamentazione delle convocazioni assembleari è parte integrante del Regolamento Interno vigente.

Articolo 7

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 8

Nel caso di deliberazioni relative a modifiche dello Statuto o dello scioglimento dell' A.R.S. CORI, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Soci e la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 9

Le deliberazioni assembleari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di Assemblea.

Le deliberazioni sono vincolanti per i non intervenuti.

Articolo 10

I compiti dell’Assemblea sono:

• indicare le linee guida dell’Associazione;
• eleggere il Presidente dell’A.R.S. CORI;
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• ratificare la nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci;
• eleggere i componenti della Consulta Artistica;
• approvare i Bilanci Consuntivo e Preventivo;
• modificare lo Statuto ed il Regolamento Interno;
• ratificare il Registro dei Soci;
• sciogliere l’Associazione;
• deliberare sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 11 - Del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche dei propri componenti.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, conferisce le deleghe all'interno dello stesso.

Articolo 12 - Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto:

a) dal Presidente
b) da sei membri eletti dall’Assemblea;
c) dal Vicepresidente eletto al suo interno.

Articolo 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, svolge le funzioni demandategli dalla legge. L'incarico di sindaco è incompatibile con altre cariche sociali.

Articolo 15 - Consulta Artistica

La Consulta artistica è composta da un minimo di 5 a un massimo di 8 membri eletti dall’Assemblea.

È Organo consultivo del Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente regionale, almeno una volta l’anno in fase di programmazione per l’anno successivo, o quando se ne ravvisi la necessità. Essa formula proposte artistiche ed esprime pareri su tutto ciò che abbia attinenza con l'attività artistica dei cori associati.

Le riunioni della Consulta artistica sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Articolo 16 - Iscrizione all'Associazione

Possono iscriversi all'A.R.S. CORI i complessi corali amatoriali della Sicilia.

L’ammissione all'Associazione, che comporta l'accettazione del presente atto e del relativo Regolamento Interno, avviene inoltrando apposita domanda e versando la quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea.

L’ammissione dovrà essere preventivamente ratificata dal Consiglio Direttivo.

I complessi corali cessano di appartenere all'A.R.S. CORI:

a) per dimissioni;
b) per mancato versamento della quota associativa.;
c) per espulsione.

Articolo 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi di Enti, Associazioni e persone;
b) dalle quote associative;
c) dagli avanzi e residui di esercizio;
d) da donazioni.

L'associazione può chiedere direttamente contributi per manifestazioni e per la propria attività a Ministeri, Enti statali o regionali, agli Enti Locali regionali ed altre Istituzioni.

Articolo 18

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori delimitandone i poteri e fissando le norme di liquidazione.

In ogni caso, i beni rimasti dovranno essere devoluti ad associazione senza scopo di lucro, che abbia simili finalità.

Articolo 19

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme vigenti del Codice Civile.

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